LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale.
26.11.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 42


			ARTICOLO 1
			(Finalita' e oggetto)
	
			1. La  Regione Toscana  riconosce  e  valorizza  il  ruolo  delle
			cooperative sociali che operano con carattere di solidarieta' per
			la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.
	
			2. La  presente legge,  in attuazione  dell'art. 9  della legge 8
			novembre 1991,  n. 381  "Disciplina delle  cooperative  sociali",
			detta norme:
	
			a) per    l'istituzione  dell'albo  regionale  delle  cooperative
	   		   sociali;
			b) per  la  fissazione  dei  criteri  cui  devono  uniformarsi  i
	   		   rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali
	   		   aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
			c) per  la  determinazione  delle  modalita'  di  raccordo  delle
			   attivita' delle  cooperative sociali  con quelle  dei  servizi
			   pubblici di  carattere socio-assistenziale  e socio-sanitario,
			   educativo nonche' con le attivita' di formazione professionale
			   e di  sviluppo dell'occupazione,  ai sensi  della LR 3 ottobre
			   1997, n.  72 "Organizzazione  e promozione  di un  sistema  di
			   diritti di cittadinanza e di pari opportunita':
			   riordino  dei  servizi  socio-assistenziali  e  socio-sanitari
			   integrati";
			d) per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione
			   sociale di cui all'art. 13;
			e) per  la definizione  delle misure  di promozione,  sostegno  e
			   sviluppo della cooperazione sociale.
	
			ARTICOLO 2
			(Attivita' di  programmazione e  di raccordo  fra enti pubblici e
			cooperative sociali)
			
			1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49
			"Norme per  il  riordino  del  servizio  sanitario  regionale"  e
			dell'art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il
			piano integrato  sociale regionale definiscono gli interventi per
			il  sostegno  e  la  valorizzazione  delle  cooperative  sociali,
			nonche' il  loro apporto  al perseguimento  delle finalita' della
			Regione e  del sistema  delle autonomie  locali nei settori delle
			politiche sociali, sanitarie ed educative.
			
			2.  I   piani  di   cui  al  comma  1  assicurano,  altresi',  la
			partecipazione  delle   cooperative  sociali  alle  attivita'  di
			programmazione ed  alla gestione  dei servizi  socio-sanitari  ed
			educativi  e   delle  iniziative   inerenti   la   formazione   e
			l'occupazione.
			
			ARTICOLO 3
			(Albo regionale)
			
			1. E'  istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei
			consorzi costituiti  come societa' cooperative ai sensi dell'art.
			8 della  legge n.  381/91 che  hanno sede  legale nel  territorio
			della Regione.
			
			2. L'albo  regionale e'  articolato per  province  ed  e'  tenuto
			presso l'Amministrazione  provinciale nel  cui territorio ha sede
			legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
			
			3. L'iscrizione  all'albo e' condizione necessaria per la stipula
			delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.
			
			4. L'albo regionale di cui al comma 1 e' suddiviso in tre sezioni
			cosi' distinte:
			
			a) sezione  "A", nella  quale sono  iscritte le  cooperative  che
			   gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
			b) sezione  "B", nella  quale sono  iscritte le  cooperative  che
			   svolgono   attivita'   agricole,   artigianali,   industriali,
			   commerciali  e   di   servizi,   finalizzate   all'inserimento
			   lavorativo di persone svantaggiate;
			c) sezione  "C", nella  quale sono  iscritti consorzi  costituiti
			   come societa'  cooperative la  cui base  sociale e' formata in
			   misura non  inferiore al  settanta per  cento  da  cooperative
			   sociali iscritte all'albo.
			
			5. L'iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro
			prefettizio di  cui all'art. 13 del DLgs C.P.S. 14 dicembre 1947,
			n. 1577  "Provvedimenti  per  la  cooperazione"  come  modificato
			dall'art.  6   della  legge  381/91,  non  comporta  l'automatica
			iscrizione all'albo regionale.
			
			6. Entro  il  mese  di  novembre  di  ogni  anno,  il  Bollettino
			Ufficiale  della  Regione  pubblica  l'elenco  delle  cooperative
			sociali iscritte all'albo alla data del trenta settembre.
			
			ARTICOLO 4
			(Requisito generale  per l'iscrizione  nelle sezioni  "A"  e  "B"
			dell'albo)
			
			1.  Possono   chiedere  l'iscrizione  nelle  sezioni  "A"  o  "B"
			dell'albo  regionale   le  cooperative   sociali  i  cui  statuti
			attestino esplicitamente  l'assenza di  fini di lucro e prevedano
			finalita'  solidaristiche  per  il  perseguimento  dell'interesse
			generale della  comunita', esclusivamente  attraverso l'esercizio
			di una  delle attivita'  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
			b), della legge n. 381/91.
			
			ARTICOLO 5
			(Requisiti specifici  per l'iscrizione  nelle sezioni  "A" e  "B"
			dell'albo)
			
			1. Le  cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione
			"A" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
			
			a) effettiva  autonomia tecnica,  organizzativa ed  economica, in
			   relazione   alla   tipologia   di   attivita'   da   svolgere,
			   specificatamente illustrata nella relazione di cui all'art. 7,
			   comma 3, lett. b);
			b) possesso  da parte  dei soci  lavoratori e  dei dipendenti dei
			   titoli di  studio e  degli attestati  professionali  richiesti
			   dalla normativa regionale e nazionale vigente;
			c) essere  state costituite  almeno sei  mesi prima della data di
			   presentazione della domanda d'iscrizione.
			
			2. Le  cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione
			"B" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
			
			a) presenza     idonea  di  soci  lavoratori,  soci  volontari  o
			   dipendenti quanto  a numero  e professionalita',  al  fine  di
			   garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
			b) presenza,  finalizzata al  loro inserimento  lavorativo, di un
			   numero di  persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto
			   previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
			
			3. L'iscrizione  all'albo regionale  delle cooperative sociali di
			cui ai commi 1 e 2 e' comunque condizionata all'applicazione,
			per i  lavoratori, della  normativa contrattuale  vigente per  il
			settore,  nonche'   al  rispetto,  per  quanto  riguarda  i  soci
			volontari, delle  disposizioni di  cui all'art.  2, commi  2 e 5,
			della legge n. 381/91.
			
			4.  Non   sono  comunque   iscrivibili  nell'albo   regionale  le
			cooperative sociali  che hanno come esclusivo scopo statutario lo
			svolgimento delle  attivita' di  formazione professionale  di cui
			alla LR  31 agosto  1994, n.  70 "Nuova  disciplina in materia di
			formazione professionale",  e successive  modificazioni,  nonche'
			quelle che  organizzano esclusivamente attivita' riconducibili al
			settore della  istruzione di  ciascun ordine e grado o al settore
			sanitario.
			
			ARTICOLO 6
			(Consorzi di cooperative)
			
			1. Per  l'iscrizione alla  sezione "C"  dell'albo, i  consorzi di
			cooperative devono  essere costituiti  da cooperative  sociali in
			possesso dei  requisiti previsti  dagli artt.  4 e 5. Gli statuti
			dei consorzi devono prevedere i requisiti di cui all'art. 4.
			
			ARTICOLO 7
			(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale)
			
			1. La  domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal
			legale rappresentante  della  cooperativa  o  del  consorzio,  e'
			presentata al  Presidente della  Provincia nel  cui territorio la
			cooperativa, ovvero  il consorzio,  ha la propria sede legale. La
			domanda  deve  indicare  la  sezione  dell'albo  nella  quale  e'
			richiesta l'iscrizione in conformita' con gli scopi statutari.
			
			2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
			
			a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
			b) certificato  di iscrizione  al  registro  prefettizio  di  cui
			   all'art. 3, comma 5;
			c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non
			   anteriore a mesi tre;
			d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
			e) copia  dell'ultimo bilancio  approvato, ivi  incluse  la  nota
			   integrativa, le  relazioni del  consiglio di amministrazione e
			   del collegio  sindacale, di  cui agli  artt.  2428,  2429  del
			   codice civile,  in conformita'  di quanto  dispone l'art. 2416
			   dello stesso;
			f) dichiarazione  del legale rappresentante della cooperativa che
			   attesti la  regolare assunzione  di tutti  i lavoratori  ed il
			   rispetto della normativa contrattuale vigente.
			
			3. Le  cooperative sociali  che presentano  domanda di iscrizione
			nella sezione "A" dell'albo, oltre a quanto previsto dal comma 2,
			devono allegare:
			
			a) una  dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa
			   attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei
			   dipendenti della  cooperativa dei  titoli di  studio  o  degli
			   attestati di  cui all'art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le
			   cooperative non  ancora attive,  il  possesso  dei  titoli  di
			   studio o  degli  attestati  suddetti  al  momento  dell'inizio
			   effettivo dell'attivita';
			b) una  relazione concernente  le modalita'  organizzative  delle
			   attivita'  svolte   nell'anno  precedente   e  di   quelle  in
			   programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare
			   la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett.
			   a).
			
			4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di
			cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) e b) del presente
			articolo possono  essere sostituiti  da un  dettagliato  progetto
			relativo all'attivita'  che la  cooperativa intende  svolgere con
			specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si
			intende utilizzare.
			
			5. Le  cooperative che  presentano  domanda  di  iscrizione  alla
			sezione "B"  dell'albo, oltre  a quanto  previsto  dal  comma  2,
			devono allegare alla domanda:
			
			a) una  dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa
			   attestante:
			   a.1. il  numero  delle  persone  svantaggiate  inserite  o  da
			        inserire nel  lavoro, in  misura  non inferiore al trenta
			        per cento dei lavoratori della cooperativa;
			   a.2. il  possesso di  apposita certificazione rilasciata dalla
			        autorita'  competente,   attestante,  per   ognuna  delle
			        persone   svantaggiate   inserite,   la   situazione   di
			        svantaggio ed  il periodo  di  presunta  durata  di  tale
			        situazione;
			b) una relazione concernente:
			   b.1. la  tipologia delle  attivita'  svolte  e  di  quelle  in
			        programma, modalita'  di impiego lavorativo delle persone
			        svantaggiate, in  conformita' a quanto previsto dai piani
			        di inserimento;
			   b.2. l'indicazione del possesso o meno della qualita' di socio
			        delle persone  svantaggiate,  con  riferimento  a  quanto
			        previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
			
			6. I  consorzi di  cooperative devono presentare domanda ai sensi
			del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di
			cui  al   comma  2,   nonche'   la   dichiarazione   del   legale
			rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei
			requisiti di cui all'art. 6.
			
			7. Il  Presidente della  Provincia,  entro  sessanta  giorni  dal
			ricevimento  della   domanda,  accertati   i  requisiti  previsti
			dall'art.  5,   adotta  il   provvedimento  di  iscrizione  della
			cooperativa o  del consorzio  nell'albo regionale,  indicando  la
			sezione in cui la cooperativa stessa e' iscritta. Nel caso in cui
			non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il
			Presidente della  Provincia adotta  il provvedimento  motivato di
			diniego.
			
			8. Il  termine di  cui al  comma  7  puo'  essere  prorogato  per
			ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche
			della documentazione prodotta.
			
			9. Entro  il termine  di  cui  al  comma  8,  la  Provincia  puo'
			richiedere   pareri    e   dati   conoscitivi   utili   ai   fini
			dell'istruttoria.
			
			10. I  provvedimenti di  cui al  comma  7  sono  comunicati  alla
			cooperativa  richiedente   o  al   consorzio,   alla   Prefettura
			competente, all'Ufficio  provinciale del  lavoro e  al Presidente
			della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro
			adozione.  Il   provvedimento  di   iscrizione   nell'albo,   con
			l'indicazione della  relativa sezione, e' pubblicato per estratto
			nel Bollettino Ufficiale della Regione.
			
			ARTICOLO 8
			(Revisione dell'albo)
			
			1.  La   Provincia  nel  cui  territorio  hanno  sede  legale  le
			cooperative sociali ed i loro consorzi puo' chiedere agli stessi,
			al fine  della verifica  del permanere  dei requisiti  in base ai
			quali e'  stata disposta  l'iscrizione all'albo regionale nonche'
			in  previsione   della  sua   revisione  annuale,  una  relazione
			concernente l'attivita'  svolta, l'andamento delle convenzioni in
			essere, l'elenco  nominativo dei  soci lavoratori o dipendenti, i
			risultati conseguiti  dalle  persone  svantaggiate  inserite  nel
			lavoro, nel  caso in  cui si tratti di cooperative iscritte nella
			sezione "B" dell'albo predetto.
			
			2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al
			Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta
			giorni dall'avvenuto  deposito in Tribunale, gli atti concernenti
			le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.
			
			3. La  Provincia e'  tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza
			dei requisiti  di cui  agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti
			convenzionati con  le cooperative sociali ai sensi della presente
			legge devono  inviare alla Provincia, entro il termine del trenta
			giugno di  ogni anno, una relazione concernente l'andamento della
			convenzione. La  Giunta regionale invia alla Provincia competente
			per territorio,  entro trenta  giorni dal ricevimento, il verbale
			compilato a  seguito dell'ispezione  prevista ai  sensi dell'art.
			10, comma  7, del  DLgs C.P.S.  n.  1577/47  come  modificato  ed
			integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.
			
			4. Il  Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui
			al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro
			il trenta  settembre di  ogni anno,  l'elenco  delle  cooperative
			sociali per  la quali  la verifica  abbia avuto esito positivo al
			fine della  successiva pubblicazione  ai sensi dell'art. 3, comma
			4. Il  Presidente  della  Provincia  inoltre,  sulla  base  delle
			risultanze acquisite,  entro lo stesso termine, invia alla Giunta
			regionale una  relazione sull'andamento  della gestione dell'albo
			di sua  competenza, sui  rapporti  instaurati  dalle  cooperative
			sociali e  dai consorzi  ai sensi  della presente  legge, nonche'
			sugli aspetti problematici ritenuti piu' rilevanti.
			
			5. Per  verificare il  permanere dei requisiti di cui all'art. 5,
			in  base   ai  quali  e'  stata  disposta  l'iscrizione  all'albo
			regionale, gli  enti pubblici  convenzionati  svolgono  periodici
			controlli circa l'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria,
			il possesso  da parte  degli operatori,  dei titoli  di studio  e
			degli attestati  professionali richiesti dalla normativa vigente,
			la presenza  di un numero di persone svantaggiate non inferiore a
			quanto previsto  dall'art. 4 della legge 381/91, e l'applicazione
			per tutti  i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale
			di lavoro  vigente per  il settore, nonche' del rispetto di tutti
			gli adempimenti  contributivi ed  assicurativi nei  confronti dei
			lavoratori e dei soci volontari.
			
			6. Nel  caso  in  cui  l'ente  pubblico  convenzionato  riscontri
			irregolarita' o  il mancato  possesso di uno o piu' dei requisiti
			richiesti  per   l'iscrizione,  e'   tenuto  a   darne  immediata
			comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvedera'
			ad  attivare   la  procedura   per  la   cancellazione  dall'albo
			regionale.
			
			7.  E'   fatta  salva  la  facolta'  della  Giunta  regionale  di
			provvedere  direttamente  alle  verifiche  sulla  permanenza  dei
			requisiti delle  cooperative e  dei consorzi  iscritti  all'albo,
			anche in  via sostitutiva,  in caso  di  mancato  rispetto  degli
			adempimenti.
			
			ARTICOLO 9
			(Cancellazione dall'albo)
			
			1. La  cancellazione dall'albo  regionale di una cooperativa o di
			un consorzio  e' disposta  dal  Presidente  della  Provincia  nei
			seguenti casi:
			
			a) cancellazione  dal registro  prefettizio previsto dall'art. 13
			   del DLgs C.P.S. n. 1577/47;
			b) perdita  di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o
			   dalla presente legge;
			c) manifesta  incapacita'  di  perseguire  le  finalita'  di  cui
			   all'art. 1  della legge  n. 381/91 ed all'art. 5, commi 1 e 2,
			   della presente legge;
			d) pronuncia  di un  provvedimento di cui all'art. 10 della legge
			   31 maggio  1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia,
			   come sostituito  dall'art. 3  della legge 19 marzo 1990, n. 55
			   "Nuove disposizioni  per la  prevenzione della  delinquenza di
			   tipo mafioso  e di  altre gravi  forme  di  manifestazione  di
			   pericolosita' sociale";
			e) cessazione,  o sospensione  dell'attivita'  per  oltre  dodici
			   mesi;
			f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del
			   trenta per  cento, previsto  dall'art. 4, comma 2, della legge
			   n. 381/91  e mancata  reintegrazione di tale percentuale entro
			   dodici mesi;
			g) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 8, comma 2.
			
			2. La  procedura  di  cancellazione,  oltreche'  d'ufficio,  puo'
			essere iniziata  a seguito  di proposta  di  ogni  ente  pubblico
			interessato.
			
			3. Il  Presidente della  Provincia, qualora  abbia  accertato  il
			verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dispone la
			cancellazione dall'albo  della cooperativa o del consorzio, entro
			trenta giorni dall'accertamento, con decreto motivato.
			
			4. Del  provvedimento di  cancellazione  e'  data  comunicazione,
			entro trenta  giorni dall'adozione  dell'atto, alla cooperativa o
			consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all'Ufficio
			provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.
			
			5.  La  cancellazione  dall'albo,  pubblicata  per  estratto  sul
			Bollettino  Ufficiale  della  Regione  a  cura  della  Provincia,
			comporta per  gli enti pubblici operanti nel territorio regionale
			l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
			
			6. Qualora, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, comma 5,
			la Regione  abbia verificato  l'esistenza di  uno dei  motivi  di
			cancellazione previsti  dal comma  1,  dispone  la  cancellazione
			dall'albo della  cooperativa o  del consorzio entro trenta giorni
			dall'accertamento e  ne da'  comunicazione ai  soggetti di cui al
			comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.
			
			7. Ai  fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio
			dal registro  prefettizio, il  Presidente della Provincia esprime
			il parere  di cui  all'art. 11,  ultimo comma, del DLgs C.P.S. n.
			1577/47, come modificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b),
			della legge n. 381/91.
			
			ARTICOLO 10
			(Ricorso in opposizione)
			
			1. Avverso  il  provvedimento  di  diniego  di  iscrizione  o  di
			cancellazione  dall'Albo  regionale  e'  ammesso  il  ricorso  in
			opposizione  rispettivamente   al  Presidente   della   Provincia
			competente entro  trenta giorni  dalla data  di  ricevimento  dei
			relativi provvedimenti.
			
			2. La  presentazione  del  ricorso  sospende  l'esecutivita'  del
			provvedimento di cancellazione.
			
			3. Il  Presidente della  Provincia decide entro trenta giorni dal
			ricevimento del ricorso.
			
			ARTICOLO 11
			(Contenuti delle convenzioni)
			
			1. In  attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al
			fine di  rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra
			gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni
			"A" e  "B" dell'albo,  nonche' i  consorzi iscritti nella sezione
			"C" dello  stesso, il  Consiglio  regionale,  su  proposta  della
			Giunta, entro  tre mesi  dall'entrata in  vigore  della  presente
			legge, in  conformita' di  quanto previsto dall'art. 24, comma 2,
			della LR  72/97, adotta  schemi di convenzione-tipo, nel rispetto
			di quanto previsto dai successivi commi.
			
			2. La  convenzione-tipo di  cui al comma 1, per le cooperative di
			tipo "A", deve contenere:
			
			a) le  linee guida  e gli  obiettivi del  progetto-programma  con
			   l'individuazione dei servizi oggetto di convenzione;
			b) l'indicazione     del    responsabile  del  servizio,  numero,
			   attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori
			   nonche' il  numero, le  professionalita', le  attribuzioni dei
			   soci volontari  impiegati  nel  servizio  nei  limiti  di  cui
			   all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l'indicazione del
			   referente per la parte pubblica;
			c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a
			   disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
			d) i  tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime
			   delle inadempienze  con conseguente  possibile  recesso  delle
			   parti nonche' la clausola di rinnovo previo accertamento della
			   presenza di  ragioni di  convenienza e  pubblico interesse nel
			   rispetto  di   quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
			   materia;
			e) la  determinazione  del  corrispettivo  commisurato  al  costo
			   effettivo del  servizio determinato  e dettagliato  in sede di
			   offerta con  indicate le  modalita' di pagamento e di verifica
			   degli adempimenti  contrattuali, nonche'  l'indicazione  degli
			   interessi legali di mora per ritardato pagamento;
			f) le  modalita' di  verifica e vigilanza sullo svolgimento delle
			   prestazioni,  con   particolare  riguardo  alla  qualita'  dei
			   servizi, alla  corretta assunzione  del personale impiegato ed
			   alla tutela degli utenti;
			g) l'impegno   della  cooperativa  al  rispetto  della  normativa
			   nazionale  e  regionale  vigente  relativa  all'organizzazione
			   delle attivita'  oggetto della  convenzione,  con  particolare
			   riferimento agli  standard di funzionamento ed ai parametri di
			   professionalita' del personale da utilizzare;
			h) l'impegno,  altresi', alla  applicazione dei contratti vigenti
			   che disciplinano  il rapporto  di lavoro  del personale  delle
			   cooperative  sociali,   nonche'  al   rispetto  di  tutti  gli
			   adempimenti contributivi  ed assicurativi  nei  confronti  dei
			   dipendenti e del personale volontario.
			
			3.   Gli   enti   pubblici,   nelle   deliberazioni   concernenti
			l'approvazione dell'avviso  per la  gestione dei  servizi, devono
			evidenziare le  motivazioni che hanno determinato il ricorso alla
			cooperazione  sociale,   la  scelta  dei  criteri  di  selezione,
			l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.
			
			4. La  convenzione-tipo di  cui al comma 1, per le cooperative di
			tipo "B",  oltre alla  clausole del  capitolato  di  oneri,  deve
			contenere:
			
			a) le  linee guida ed il progetto-programma con l'indicazione del
			   numero delle  persone svantaggiate  inserite  nel  lavoro,  le
			   caratteristiche  dello  svantaggio,  i  piani  individuali  di
			   inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i
			   ruoli ed  i profili professionali di riferimento, le eventuali
			   figure di sostegno ritenute necessarie;
			b) le  misure di  sicurezza adottate  in relazione  al  posto  di
			   lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;
			c) l'indicazione       dell'eventuale      impiego  di  volontari
			   nell'attivita'  connessa   al   recupero   e   all'inserimento
			   lavorativo;
			d) l'indicazione  del nominativo  del responsabile dell'attivita'
			   oggetto  della  convenzione  e  del  referente  per  la  parte
			   pubblica;
			e) la descrizione della fornitura o del servizio;
			f) i  tempi di  esecuzione delle  prestazioni,  la  durata  ed  i
			   termini della  convenzione, il  regime delle  inadempienze e i
			   casi di  risoluzione  della  convenzione,  i  termini  per  la
			   disdetta, il  diritto  di  recesso,  nonche'  la  clausola  di
			   rinnovo  previo  accertamento  dell'esistenza  di  ragioni  di
			   convenienza e  di pubblico  interesse, nel  rispetto di quanto
			   previsto dalla normativa vigente in materia;
			g) la  determinazione del corrispettivo commisurato all'effettivo
			   costo della  fornitura oggetto della convenzione, le modalita'
			   di pagamento  e di  verifica degli  adempimenti  contrattuali,
			   nonche' l'indicazione degli interessi di mora per il ritardato
			   pagamento;
			h) le  modalita' di  verifica e  vigilanza  sull'inserimento  dei
			   soggetti svantaggiati  e sulla  qualita' dei  beni  o  servizi
			   forniti;
			i) l'impegno   della  cooperativa  al  rispetto  della  normativa
			   nazionale  e   regionale  riguardante  l'organizzazione  delle
			   attivita'     oggetto     della     convenzione;     l'impegno
			   all'applicazione dei  vigenti  contratti  di  lavoro  per  gli
			   operatori,  nonche'  al  rispetto  di  tutti  gli  adempimenti
			   contributivi ed  assicurativi nei  confronti dei  dipendenti e
			   del personale volontario.
			
			5. Le  clausole di  cui al  comma 4  possono essere  inserite nei
			bandi di  gara di  appalto e  nel  capitolato  di  oneri  per  le
			forniture di  beni e  servizi  d'importo  superiore  alla  soglia
			comunitaria assoggettate alla normativa di cui all'art. 20, comma
			4,  della   legge  6  febbraio  1996,  n.  52  "Disposizioni  per
			l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
			alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994".
			
			6. I  rapporti convenzionali tra l'ente pubblico e la cooperativa
			devono   essere    caratterizzati    da    reciproca    autonomia
			organizzativa.  L'ente  affida  in  gestione  il  servizio  e  la
			cooperativa provvede  all'organizzazione complessiva e coordinata
			dei  diversi   fattori  che  concorrono  alla  realizzazione  del
			servizio stesso.
			
			7. Al  fine di  garantire, attraverso  la continuita', un elevato
			livello qualitativo  dei  servizi  ed  un  efficace  processo  di
			programmazione,  le   convenzioni  relative  alla  fornitura  dei
			servizi caratterizzati  da prestazioni  ricorrenti e continuative
			possono aver  durata pluriennale,  previo inserimento di clausole
			di revisione periodica del prezzo.
			
			8. Le  convenzioni di  cui al  presente articolo  possono  essere
			stipulate anche  con i  consorzi di cooperative iscritti all'albo
			regionale. Le  attivita' ed  i servizi  che  sono  acquisiti  dal
			consorzio devono  essere realizzati da cooperative socie iscritte
			all'albo regionale.
			
			9. Nel  caso in  cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi
			del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione
			delle  stesse,   sottostanno  ai  criteri  che  hanno  presieduto
			all'affidamento.
			
			10. Gli  enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative
			sociali iscritte  all'albo sono  tenuti a  verificare l'andamento
			della  convenzione  per  gli  aspetti  previsti  dalla  normativa
			vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale
			e la  sicurezza degli  impianti, dei  beni mobili  ed immobili. A
			tale scopo  l'ente  pubblico  puo'  richiedere  alla  cooperativa
			convenzionata, in  qualsiasi momento,  copia della documentazione
			afferente lo svolgimento dell'attivita'.
			
			ARTICOLO 12
			(Criteri per  la selezione  delle cooperative  sociali e dei loro
			consorzi Modalita' per la valutazione delle offerte)
			
			1. L'  Ente pubblico  che intende  affidare in  gestione  ad  una
			cooperativa sociale  di tipo "A" o ad un consorzio di tipo "C" un
			servizio socio-assistenziale,  sanitario ed  educativo tramite la
			stipula di  una convenzione  di cui  all'art. 9,  comma 2,  della
			legge 381/91,  deve  procedere,  attraverso  apposito  avviso  di
			selezione fra  le cooperative  iscritte nella  sezione "A"  o "C"
			dell'albo regionale,  invitando a  presentare una  offerta quelle
			che  risultano  in  grado  di  erogare  il  servizio  oggetto  di
			affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacita'
			tecnico/organizzative   ed   economico/finanziarie,   individuati
			dall'Ente pubblico e riportate nell'avviso di selezione stesso.
			
			2.  I   servizi  di   cui  al  comma  1  sono  affidati,  tramite
			convenzione,  alla   cooperativa  che   ha  presentato  l'offerta
			economicamente piu'  vantaggiosa, valutabile  in base ad elementi
			diversi, variabili  in relazione  all'attivita', quali  il merito
			tecnico, la  qualita' del progetto, le sue modalita' di gestione,
			la formulazione  di un  piano concernente la sicurezza sul lavoro
			ai sensi  del DLgs  19  settembre  1994,  n.  626  e  il  prezzo.
			L'elemento prezzo  non puo'  avere un peso superiore al cinquanta
			per cento  del punteggio complessivo previsto fino all'emanazione
			dell'apposita direttiva regionale di cui al comma 4.
			
			3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al
			fine di  costruire un  sistema di  responsabilita' condivise  tra
			soggetti istituzionali  e soggetti  sociali ai sensi dell'art. 24
			della LR  72/97, tra  gli elementi  di  valutazione  dell'offerta
			concorrono i seguenti standard di qualita' dei servizi:
			
			a) il  legame della cooperativa con il territorio nel quale viene
			   eseguito un  determinato progetto inserito nel piano zonale di
			   assistenza sociale  nei modi e nelle forme di cui all'art. 11,
			   comma 2, della LR 72/97;
			b) l'incidenza  della presenza  di soci  volontari impiegati  nel
			   servizio;
			c) la  ricollocazione di  operatori gia'  impiegati nelle  stesse
			   attivita' oggetto della convenzione e rimasti inoccupati.
			
			4. Il  Consiglio regionale,  su proposta della Giunta, adotta una
			direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualita' dei
			servizi di  cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire
			a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei
			principi di buona amministrazione.
			
			5. Per l'assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate
			almeno tre  offerte da  parte di  cooperative sociali,  salvo che
			nell'albo  non   sia  presente   un  numero   tale  di   soggetti
			qualificati.
			
			6.  Qualora,  per  l'erogazione  di  servizi  socio  sanitari  ed
			educativi si  faccia ricorso  a strutture gestite direttamente da
			cooperative   iscritte   all'albo,   si   procede   ad   affidare
			direttamente alle  stesse le  prestazioni con  la  corresponsione
			della retta  giornaliera o  del  corrispettivo  per  il  servizio
			fornito, stabiliti  dalla  normativa  regionale  o  da  direttive
			dell'Ente che affida il servizio.
			
			7. Le  convenzioni con  le cooperative sociali di cui all'art. 1,
			comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma,
			previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la
			gestione di servizi, che abbia come fine l'inserimento lavorativo
			delle persone  svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia
			di contratti  della pubblica  amministrazione, nei  limiti di cui
			all'art. 5  della predetta  legge, come  modificato dall'art.  20
			della legge 52/96.
			
			8. Nel caso in cui vengano presentate piu' proposte per fornitura
			di beni  o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare
			la convenzione  deve avvenire  previa valutazione del progetto di
			inserimento lavorativo,  predisposto per le persone svantaggiate,
			del merito  tecnico/organizzativo del  progetto o  della proposta
			presentata  e   del  valore   dell'eventuale  apporto   dei  soci
			volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il
			punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.
			
			9. Per  la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai
			dati oggettivi  di costo  del lavoro derivanti dalla applicazione
			per i  soci lavoratori  o dipendenti  del contratto  nazionale di
			lavoro delle  cooperative  sociali,  cosi'  come  certificato  da
			appositi provvedimenti  emanati dal  Ministero del Lavoro o dalle
			sue articolazioni  regionali.  Il  costo  del  lavoro,  ai  sensi
			dell'art. 4,  comma 3,  della legge  381/91, e'  scorporato per i
			lavoratori svantaggiati  degli oneri  sociali non  a carico della
			cooperativa.  Analogamente,  ai  fini  della  determinazione  dei
			corrispettivi, e'  fatto riferimento  ai listini  delle Camere di
			commercio  circa  i  dati  di  costo  delle  attrezzature  e  del
			materiale  necessario   all'espletamento  dei   servizi  o   alla
			fornitura di beni.
			
			10. Nel  caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi
			dell'art. 11,  comma 8,  le cooperative  sociali incaricate della
			realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
			
			11. Nel  caso in  cui si  proceda all'appalto per la fornitura di
			beni o  servizi, ai  sensi dell'art.  5, comma  4, della legge n.
			381/91, nei  bandi di  gara e nei capitolati di oneri deve essere
			prevista, quale elemento per l'aggiudicazione, la valutazione del
			programma di  recupero e  di inserimento lavorativo delle persone
			svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualita' e di costo
			da valutare,  ai  fini  della  individuazione  dell'offerta  piu'
			vantaggiosa.
			
			ARTICOLO 13
			(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)
			
			1. La  Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e
			nelle forme di cui all'art. 63 della LR 72/97, svolge le funzioni
			della Commissione  regionale per  la cooperazione  sociale,  gia'
			istituita ai  sensi della  LR 28  gennaio 1994,  n.  13,  per  le
			materie proprie delle attivita' socio-assistenziali.
			
			2. Alla  data di  entrata in  vigore della  presente  legge  sono
			dichiarate decadute  le cariche  e cessate  le  funzioni  residue
			determinate ai sensi dell'art. 63, comma 11, della LR 72/97 della
			Commissione regionale  per la cooperazione sociale di cui alla LR
			13/94.
			
			3. Per  lo svolgimento  delle attivita'  in  materie  diverse  da
			quelle socio-assistenziali e per l'affidamento dei compiti di cui
			all'art.  14,   e'  istituita   la   Consulta   regionale   sulla
			cooperazione sociale.
			
			4. Il  Presidente della  Giunta Regionale,  con proprio  decreto,
			nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati
			a norma dei commi 5, 6 e 7 nonche' il segretario, di cui al comma
			8.
			
			5. La  Giunta regionale  nomina  quali  membri  componenti  della
			Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Universita' e agli
			Istituti di ricerca operanti in Toscana.
			
			6.   Le    Associazioni   regionali    delle   cooperative   piu'
			rappresentative,  aderenti   alle   associazioni   nazionali   di
			rappresentanza e  tutela del  movimento cooperativo, riconosciute
			ai  sensi   dell'art.  35   del  DLgs  n.  1577/47  e  successive
			modificazioni,  designano   tre  membri   effettivi,  aventi  una
			comprovata esperienza nel settore.
			
			7.  Le   Organizzazioni  sindacali   regionali  dei   lavoratori,
			maggiormente   rappresentative,   designano   unitariamente   tre
			rappresentanti.
			
			8.  Un   funzionario  del  ruolo  unico  regionale  assegnato  al
			Dipartimento  diritto   alla  salute   e   delle   politiche   di
			solidarieta' della  Giunta  regionale  assicura  le  funzioni  di
			segreteria.
			
			9. I  componenti della  Consulta durano  in carica  per  l'intera
			legislatura regionale e restano in carica fino all'elezione della
			nuova Consulta.  Il Presidente  e' eletto  nell'ambito dei membri
			della Consulta  con la  maggioranza dei  due terzi. Il Presidente
			convoca le  riunioni, almeno  ogni tre mesi e, quando ne facciano
			richiesta  almeno  due  quinti  dei  membri,  oppure  l'Assessore
			competente, nel termine massimo di venti giorni dall'istanza.
			
			10.  La   Consulta  approva   un  regolamento   per  il   proprio
			funzionamento.
			
			ARTICOLO 14
			(Compiti della Consulta)
			
			1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
			
			a) esamina  la presenza  e lo  sviluppo delle cooperative sociali
			   nel territorio della Regione Toscana;
			b) verifica  lo stato  dei rapporti  fra cooperative sociali e le
			   pubbliche amministrazioni,  per l'insieme  delle questioni che
			   attengono al settore ed, in particolare, per cio' che riguarda
			   le modalita' di stipula delle convenzioni;
			c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro
			   del settore,  della formazione professionale e degli andamenti
			   occupazionali;
			d) svolge  rilievi ed  analisi circa  gli standard  qualitativi e
			   l'efficienza dei servizi;
			
			2. Il  Consiglio regionale  e la  Giunta  possono  chiedere  alla
			Consulta pareri  circa le  iniziative in  materia di cooperazione
			sociale.
			
			ARTICOLO 15
			(Fondo di dotazione)
			
			1. La  Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito
			delle  cooperative  sociali  iscritte  all'albo  regionale  della
			Toscana  che   realizzino   investimenti   in   beni   materiali,
			immateriali e scorte.
			
			2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d'interesse
			non superiore a quello di riferimento per il credito industriale,
			cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a
			spese di  investimento, finalizzate  all'esercizio dell'attivita'
			delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:
			
			a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
			b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
			c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
			d) l'acquisto  di brevetti,  licenze, marchi, software, spese per
			   la certificazione di qualita';
			e) marketing operativo e strategico;
			f) spese  per l'adeguamento  alle normative vigenti in materia di
			   sicurezza;
			g) scorte      nella    misura    massima  del  venti  per  cento
			   dell'investimento totale.
			
			3. Ai  fini di  cui al  presente articolo, e' istituito presso la
			FIDI Toscana  S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato
			con specifica  direttiva approvata  dal Consiglio  regionale,  su
			proposta  della   Giunta,  che   stabilisce  le   modalita'   per
			l'ammissione ai  contributi,  i  criteri  di  assegnazione  e  le
			modalita'  di  rendicontazione  della  gestione  del  fondo.  Gli
			incentivi di  cui al  presente comma  non possono  cumularsi  con
			altri contributi  pubblici concessi  allo stesso  fine, in virtu'
			dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.
			
			ARTICOLO 16
			(Sistema informativo)
			
			1. La  Giunta regionale,  nell'ambito  dell'osservatorio  sociale
			regionale di  cui all'art.  64  della  LR  n.  72/97,  garantisce
			l'afflusso dei  dati relativi  agli interventi  effettuati  dalle
			cooperative sociali  in campo  socio-assistenziale in  attuazione
			della presente legge.
			
			2.  A  tal  fine  le  cooperative  sociali  forniscono  tutte  le
			informazioni  richieste  dalla  Regione,  anche  utilizzando  gli
			strumenti informativi appositamente predisposti.
			
			ARTICOLO 17
			(Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione)
			
			1. La  Giunta regionale,  con i  provvedimenti di  approvazione e
			finanziamento dei  corsi di  formazione  rivolti  agli  operatori
			impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, puo' prevedere
			una percentuale  dei posti  da  riservare  a  soci  lavoratori  e
			dipendenti delle  cooperative sociali regolarmente iscritte nella
			sezione "A" dell'albo regionale.
			
			ARTICOLO 18
			(Norma finanziaria)
			
			1. Agli  oneri di  spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 15
			si fa  fronte con  le seguenti variazioni da apportare agli stati
			di previsione  del bilancio  dell'esercizio  1997,  competenza  e
			cassa, per analogo importo:
			
			Spesa in diminuzione:
			
			Capitolo 50060
			   Fondo globale per il finanziamento di spese per
			   ulteriori  programmi   si  sviluppo  (spese  di
			   investimento, artt.  38 e  87 della LR 6 maggio
			   1977, n. 28)                                 L. 1.000.000.000
			
			Spesa di nuova istituzione:
			
			Capitolo 02194
			   Costituzione presso  la FIDI  Toscana del fondo
			   di dotazione  per le cooperative sociali ( art.
			   15 della LR)                                 L. 1.000.000.000
			
			Agli oneri  si spesa  per gli  esercizi successivi  al  1997,  si
			provvede con legge annuale di bilancio.
			
			ARTICOLO 19
			(Norme transitorie)
			
			1. Le  domande di  iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della LR
			n. 13/94,  gia' presentate  alla data  di entrata in vigore della
			presente  legge  e  non  ancora  definite,  sono  trasmesse  alla
			Provincia ove  ha sede legale l'organizzazione richiedente, entro
			trenta giorni  dalla data  suddetta. La  Provincia provvede  alla
			conclusione  dell'istruttoria   ed  all'emanazione  dei  relativi
			provvedimenti nel  termine di  novanta  giorni  dall'acquisizione
			delle domande stesse.
			
			2. Tutta  la documentazione  riguardante le  cooperative iscritte
			all'albo regionale  istituito con  LR n.  13/94 e' trasmessa alle
			Province territorialmente  competenti  ai  sensi  della  presente
			legge.
			
			3. Nell'anno  1998, in  sede  di  revisione  dell'albo  ai  sensi
			dell'art.  8,   le  Province  sono  tenute  alla  verifica  della
			rispondenza degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
			diffidando le  cooperative che  non  abbiano  adeguato  i  propri
			statuti ad  uniformarsi entro  il termine  di  centoventi  giorni
			dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa
			inadempiente  viene   cancellata  dall'albo   con   provvedimento
			motivato del Presidente della Provincia.
			
			ARTICOLO 20
			(Abrogazione)
			
			1. E'  abrogata la  LR 28  gennaio 1994,  n. 13  "Disciplina  dei
			rapporti tra  le Cooperative  sociali e  gli  enti  pubblici  che
			operano nell'ambito  regionale". Sono  fatti  salvi  gli  effetti
			degli atti amministrativi e dei rapporti gia' instaurati ai sensi
			della predetta legge.
			

Materie:
ASSISTENZA SOCIALE COOPERATIVE